Sez. 2, Sentenza n. 599 del 03/03/1971 Ud. (dep. 28/04/1971) Rv. 117726 - 01
GIUDICE PENALE - IN GENERE - MANCANZA O IMPEDIMENTO DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - APPLICAZIONE DI ALTRO GIUDICE - INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI PRECEDENZA PREVISTO DALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MANCANZA DI FORMALE PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
GIUDICE PENALE - IN GENERE - MANCANZA O IMPEDIMENTO DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - APPLICAZIONE DI ALTRO GIUDICE - INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI PRECEDENZA PREVISTO DALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MANCANZA DI FORMALE PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
L'eventuale inosservanza dell'ordine di precedenza stabilito dagli artt 97 e 105 dell'ordinamento giudiziario per la Costituzione del collegio giudicante i cui componenti siano mancanti o impediti, o anche la Mancanza di un formale provvedimento di applicazione non costituiscono causa di nullita del giudiziò nessuna norma di legge prevede, infatti, tale nullita, ne puo ritenersi violato il n 1 dell'art 185 cod proc pen, trattandosi di vizio che non inerisce alla nomina e alla capacita del giudice. (Conf 111088, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)