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Sez. 1, Sentenza n. 3250 del 11/05/1983 (Rv. 428148 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE - FIGLIO NATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO - PROPOSIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428148-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE - FIGLIO NATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO - PROPOSIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

In tema di disconoscimento della paternità, secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 229 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 1982), il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore di tale legge, entro il quale deve essere proposta la Azione (tanto della madre, quanto del marito), va computato a partire dal 20 settembre 1975, che segna il giorno di quell'entrata in vigore, tenuto conto del disposto dell'art. 240 della legge medesima, che ne fissa l'entrata in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione avvenuta il 23 maggio 1975, da calcolarsi, in difetto di contraria previsione, secondo i criteri generali posti dall'art. 2963 secondo comma cod. civ.. (V 2730/78, mass n 392118).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 229 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)