Sez. 4, Sentenza n. 24050 del 18/03/2004 Ud. (dep. 26/05/2004) Rv. 228584 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Enunciazione imprecisa dei fatti e delle norme violate - Nullità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
Non è affetto da alcuna nullità il decreto di citazione per il giudizio di appello che contenga una enunciazione imprecisa e non chiara dei fatti o delle norme violate, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen., con riferimento ai requisiti dell'atto fa esclusivamente rinvio alle disposizioni di cui all'art. 429 comma primo lett. a), b) e g).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)