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Sez. 6, Sentenza n. 10020 del 03/10/1996 Ud. (dep. 22/11/1996) Rv. 206365 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Errore nella norma di contabilità - Rilevanza - Esclusione - Prassi contraria a detta norma - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206365-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di peculato per ritardato versamento di somme riscosse dal pubblico ufficiale per conto della Pubblica Amministrazione non può ritenersi errore scusabile, atto ad escludere il dolo, quello che investe la norma amministrativa di contabilità che impone un tempestivo versamento: ciò in quanto tale norma è integrativa di quella penale. Conseguentemente risulta irrilevante una invocata prassi in senso contrario alla suddetta disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)