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Sez. 6, Sentenza n. 1256 del 03/11/2003 Ud. (dep. 20/01/2004) Rv. 229766 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Somme contanti riscosse per conto della p.a. - Obbligo del p.u. di versare in cassa il denaro ricevuto - Sussistenza - Facoltà di servirsi del denaro per poi versare il tantundem - Insussistenza - Versamento di titoli di credito in sostituzione del denaro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229766-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE

Il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui l'agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio, ne dispone "uti dominus". Nel caso riguardante la riscossione di denaro per conto della P.A., posto che tale denaro diviene subito di proprietà pubblica, l'agente non può confonderlo con il proprio, assumendo l'obbligo di erogare all'amministrazione l'equivalente, o scambiarlo con titoli di credito di sua pertinenza, perché già tale comportamento assume valenza appropriativa, almeno quando il tempo trascorso tra la riscossione ed il versamento ecceda quello ragionevolmente necessario in relazione alla complessità delle operazioni da compiere. (Fattispecie nella quale agenti di polizia municipale avevano versato nella cassa comunale, in luogo delle somme riscosse per contravvenzioni stradali, assegni bancari privi di data dei quali avevano la disponibilità, per altro a lungo trattenuti senza presentazione per l'incasso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)