Sez. L, Sentenza n. 5125 del 16/09/1981 (Rv. 415912 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'EFFETTO INVALIDANTE DELLE INFERMITÀ DENUNCIATE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO OPPOSTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - CONTENUTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'EFFETTO INVALIDANTE DELLE INFERMITÀ DENUNCIATE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO OPPOSTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - CONTENUTO.*
In tema di pensione di Invalidità, l'indagine sull'entità dell'effetto invalidante delle infermità denunciate, sulla riduzione della capacità di lavoro dell'assicurato e sulla natura usurante del persistente lavoro, costituisce accertamento di fatto sottratto al Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. Tuttavia il giudice del merito, qualora pervenga a conclusioni opposte a quelle del consulente tecnico d'ufficio, deve - ai fini della congruità e logicità della motivazione della sentenza - indicare le lacune dell'accertamento peritale ed i diversi e rilevanti elementi posti a fondamento della diversa valutazione. (Conf. 880/81, mass n. 411387).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)