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Sez. 1, Sentenza n. 600 del 19/01/1993 (Rv. 480319 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Azione - Inammissibilità - Dichiarazione per insussistenza di una delle condizioni ex art. 269 cod. civ. prevista nel testo precedente la riforma del 1975, ma non più nella normativa sopravvenuta - Nuovo giudizio per l'ammissibilità dell'azione - Preclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480319-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione

Con riguardo al giudizio per l'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, la preclusione da giudicato non opera quando l'inammissibilità della detta azione sia stata fondata sull'insussistenza di una delle condizioni preliminari previste dall'art. 269 cod. civ., nel testo precedente alla riforma introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, ma non più dalla normativa sopravvenuta (nella specie, trattavasi della condizione della convivenza "more uxorio" tra la madre ed il presunto padre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)