Sez. 1, Sentenza n. 10255 del 04/08/2000 (Rv. 539181 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Dichiarazione di inammissibilità per insussistenza delle condizioni ex art. 269 cod.civ. nel testo previgente alla riforma del 1975 - Nuovo giudizio di ammissibilità dell'azione - Preclusione - Condizioni e limiti.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
La nuova disciplina della dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, pur trovando immediata applicazione nei riguardi dei figli nati prima della sua entrata in vigore, non deroga, in difetto di espressa previsione, ai principi che regolano l'autorità del giudicato sostanziale, e non consente, pertanto, la riproposizione della domanda che sia stata respinta sotto la previgente normativa a condizione, peraltro, che si sia trattato di rigetto in senso proprio - cioè per diniego della filiazione naturale e conseguente infondatezza nel merito della domanda -, e non anche di pronuncia che, pur adottando in dispositivo la formula del rigetto, abbia in effetti dichiarato l'inammissibilità dell'azione per l'insussistenza di una delle ipotesi in proposito fissate dal vecchio testo dell'art. 269 cod. civ., restando in questa situazione invocabile la normativa sopravvenuta, la quale regola diversamente le condizioni di ammissibilità. (Nella specie, la domanda era stata originariamente dichiarata improponibile perché l'attore era decaduto dall'azione per la decorrenza del termine dei due anni dal raggiungimento della maggiore età ai sensi del primo comma dell'art. 271 cod. civ., poi abrogato dall'art. 115 della legge 151/75: la S.C., nell'affermare il principio di diritto che precede, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva sancito la sopravvenuta proponibilità dell'azione medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)