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Sez. 3, Sentenza n. 691 del 10/03/1972 (Rv. 356793 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - IMPALCATURA ESTERNA ALLA FACCIATA - PER LAVORI DI RIPARAZIONE IN UN EDIFICIO - CUSTODIA - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO - PER DANNI SUBITI DA TERZI.*
Stato
decisa il 1972-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356793-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - IMPALCATURA ESTERNA ALLA FACCIATA - PER LAVORI DI RIPARAZIONE IN UN EDIFICIO - CUSTODIA - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO - PER DANNI SUBITI DA TERZI.*

In tema di responsabilita civile ex art 2051 cod civ, allorquando un ponteggio sia sistemato in aderenza ad un fabbricato per la esecuzione di lavori di riparazione in tale edificio, per cio stesso questo ponteggio si trova a ricadere nell'ambito della custodia dei proprietari dell'edificio, cui accede, salvo prova contraria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)