Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21609 del 19/09/2017 (Rv. 646749 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Decesso di un promissario acquirente - Azione ex art. 2932 c.c. non esercitata da tutti i coeredi - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Nel caso di decesso di un promissario acquirente, qualora una pluralità di eredi subentri nel diritto a ottenere il trasferimento del bene in adempimento del preliminare concluso dal “de cuius” e solo alcuni di essi agiscano "ex" art. 2932 c.c., non avendo gli altri manifestato interesse all'acquisto, è possibile disporre il trasferimento coattivo della proprietà del bene in favore degli attori, poiché la "parte negoziale", quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie mutazioni interne.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)