Sez. 2, Sentenza n. 5776 del 12/03/2014 (Rv. 630335 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Recesso di un promissario acquirente - Diritto dell'altro alla stipula del definitivo e all'azione ex art. 2932 cod. civ. - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
La "parte negoziale", quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie mutazioni interne, sicché, qualora un promissario acquirente receda dal preliminare di compravendita, l'altro può pretendere la stipula del definitivo e agire ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., facendosi carico dell'intero prezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1317, Cod. Civ. art. 1320, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)