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Sez. U, Sentenza n. 920 del 21/12/1999 (Rv. 532403 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Giurisdizione in materia di pensioni dei pubblici dipendenti - Enti locali - Liquidazione erronea di pensione per comunicazione di dati inesatti da parte dell'ente datore di lavoro - Azione di rivalsa nei confronti dell' ex dipendente da parte dell'ente di appartenenza (art. 8 d.P.R. n. 538/1986 - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532403-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, per i dipendenti degli enti locali espressamente prevista dall'art. 60, R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, si estende alla speciale rivalsa dell'ente di appartenenza del dipendente nei confronti di quest'ultimo, prevista dall'art. 8, secondo comma, d.P.R. 8 agosto 1986 n. 538, nel caso in cui l'ente stesso sia tenuto a rifondere all'istituto erogatore della pensione (nella specie l'INPDAP, per successione, alla CEPDEL) quanto da quest'ultimo indebitamente corrisposto in relazione ad un trattamento pensionistico erroneamente liquidato a causa di inesattezza (non imputabile a dolo dell'assicurato) dei dati comunicati dall'ente datore di lavoro; né vale a rendere privatistica la controversia e ad escludere la giurisdizione della Corte dei conti la circostanza che l'assicurato non contesti l'esistenza dell'indebito ma deduca l'irripetibilità delle somme in ragione della sua buona fede.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 1938 art. 60, DPR 08/08/1986 num. 538 art. 8 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)