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Sez. U, Sentenza n. 1120 del 15/02/1980 (Rv. 404608 - 01)

PENSIONI - DI GUERRA - REVOCA - VEDOVA - TARDIVA - TRASCRIZIONE DI UN SECONDO MATRIMONIO CANONICO - RIPETIZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI RATEI RISCOSSI DOPO QUEST'ULTIMO - OPPOSIZIONE DELLA VEDOVA PER MANCANZA DI DOLO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE - DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404608-01

PENSIONI - DI GUERRA - REVOCA - VEDOVA - TARDIVA - TRASCRIZIONE DI UN SECONDO MATRIMONIO CANONICO - RIPETIZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI RATEI RISCOSSI DOPO QUEST'ULTIMO - OPPOSIZIONE DELLA VEDOVA PER MANCANZA DI DOLO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE - DELL'AGO - SUSSISTENZA.*

La domanda, con la quale una vedova di guerra, non contestando la perdita del diritto alla pensione di guerra, dalla data della celebrazione di un successivo matrimonio canonico e per effetto retroattivo della tardiva trascrizione del matrimonio stesso nei registri dello stato civile, si opponga alla pretesa della amministrazione di ripetere i ratei riscossi, nel periodo intercorrente fra quella celebrazione e quella trascrizione, in considerazione del difetto di un proprio comportamento doloso, non investe la spettanza e la liquidazione di detta pensione, ma pone esclusivamente questioni di ripetibilita di somme indebitamente godute, e, pertanto, esulando dalle attribuzioni in materia pensionistica della Corte dei conti, resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 221/71, mass n 349646).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 847 art. 9, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 14, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 10/08/1950 num. 648 art. 59 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 313 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)