Sez. U, Ordinanza n. 2370 del 18/02/2002 (Rv. 552341 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE | Equiparazione agli enti pubblici economici - Concessione in locazione di complesso immobiliare - Danno subito dall'azienda - Giurisdizione della Corte dei conti - Configurabilità - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non già in quella della Corte dei conti, la controversia concernente il danno subito da un'azienda municipalizzata (nella specie, l'Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli) - che in origine costituiva un organo dell'ente pubblico, privo di autonoma personalità, ma dotato soltanto di autonomia gestionale, finanziaria e contabile (art. 2 R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578), e successivamente (art. 22 e 23 legge 8 giugno 1990 n. 142) come ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale ed equiparabile agli enti pubblici economici - per effetto della delibera, adottata dalla Commissione amministratrice della stessa Azienda, relativa alla concessione in locazione di un complesso immobiliare, rientrando detta delibera nell'esercizio di attività imprenditoriale, da valutarsi secondo i canoni privatistici.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 2, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)