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Sez. U, Sentenza n. 5085 del 06/06/1997 (Rv. 505004 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE | Equiparazione agli enti pubblici economici - Aggiudicazione di appalto - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505004-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente l'aggiudicazione - disposta da un'azienda municipalizzata, che in origine costituiva un organo dell'ente pubblico, privo di autonoma personalità, ma dotato soltanto di autonomia gestionale, finanziaria e contabile (art. 2 R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578), e successivamente (art. 22 e 23 legge 8 giugno 1990 n. 142) come ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale ed equiparabile agli enti pubblici economici - di un appalto per la realizzazione di un'opera pubblica in quanto la delibera che tale aggiudicazione dispone non configura un'espressione di potestà amministrativa discrezionale, ma esprime un'attività negoziale da valutare sotto il profilo delle norme regolamentari e del principio di correttezza.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)