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Sez. 3, Sentenza n. 2721 del 18/03/1987 (Rv. 451823 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA CASA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - - EFFETTI - CONTROVERSIE RELATIVE - ALIENANTE - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451823-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA CASA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - - EFFETTI - CONTROVERSIE RELATIVE - ALIENANTE - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*

In tema di riscatto da parte del conduttore di un immobile urbano locato ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978, a seguito dell'alienazione trasgressiva della prelazione stabilita dall'art. 38 della stessa legge, si verifica - conformemente all'analogo istituto del retratto agrario - la sostituzione dell'acquirente all'alienante nella situazione di soggezione al diritto potestativo del conduttore, la cui dichiarazione si dirige, quindi, nei confronti del solo acquirente, con l'ulteriore conseguenza che l'alienante non è coinvolto nel successivo giudizio di mero accertamento (della sussistenza del diritto di riscatto) e non vi assume la qualità di litisconsorte necessario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)