Sez. 3, Sentenza n. 7966 del 21/07/1995 (Rv. 493383 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Natura - Opposizione al riscatto da parte dell'alienante - Mancata opposizione del retrattato - Incidenza sulla decorrenza del termine trimestrale - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE
Poiché il riscatto di un immobile urbano ai sensi dell'articolo 39 della legge 27.7.1978, n. 392 che si concreta nell'esercizio di un diritto potestativo spettante al conduttore nei confronti dell'acquirente a titolo oneroso della cosa locata o di ogni altro successivo avente causa, attiene a un rapporto bilaterale tra loro intercorrente al quale è estraneo tanto sul piano sostanziale che su quello processuale l'alienante, la opposizione al riscatto da parte di quest'ultimo non impedisce, in assenza di opposizione del retrattato unico legittimato ad essa, il decorso del termine di tre mesi di cui al citato articolo entro il quale il retraente deve versare il prezzo al retrattato. (Sulla prima parte della massima V. Cass. 88/4957 e 73/1907).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)