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Sez. 1, Sentenza n. 4626 del 27/10/1977 (Rv. 388232 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - CESSIONE - FINANZIAMENTI SU CESSIONI DI CREDITO - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DAGLI ARTT 4 E 28 DELLA TARIFFA A DELLA LEGGE DI REGISTRO N 3269 DEL 1923 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388232-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - CESSIONE - FINANZIAMENTI SU CESSIONI DI CREDITO - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DAGLI ARTT 4 E 28 DELLA TARIFFA A DELLA LEGGE DI REGISTRO N 3269 DEL 1923 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Il godimento del beneficio della minore aliquota dello zero virgola venticinque per cento per l'imposta di registro di cui agli artt 4, lettera C), e nota aggiunta, e 28, lettera C) della tariffa a della legge di registro 30 dicembre 1923, n 3269 (nel testo modificato dagli artt 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n 261) e subordinato alla condizione che tra finanziamento e cessione di credito esistano un'interdipendenza e un'intima correlazione, desumibili dal tenore obiettivo dell'atto, tali da escludere l'utilizzazione della seconda per finalita diverse dall'Estinzione del primo; onde, qualora l'importo della cessione superi quello del finanziamento, e necessario che l'atto di cessione contenga opportune Disposizioni intese ad impedire l'impiego dell'eccedenza per fini diversi da quello dell'Estinzione del finanziamento, e la valutazione della idoneita di tali Disposizioni involge un apprezzamento di fatto, che e incensurabile in Sede di legittimita se sufficientemente e correttamente motivato. (nella specie era rimasto accertato che la differenza tra l'importo della cessione e quello del finanziamento era irrilevante ai fini della correlazione ed interdipendenza delle due operazioni, essendo dovuti sulla somma concessa dalla banca interessi di tale incidenza da colmare la iniziale eccedenza della cessione rispetto al finanziamento; nonche la pattuizione con apposita clausola della esclusiva utilizzazione delle somme riscosse per l'Estinzione del debito del finanziamento). (V 3621/74, mass n 372139; (V 2045/74, mass n 370323).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 CORTE COST., Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)