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Sez. U, Sentenza n. 2045 del 11/07/1974 (Rv. 370323 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI, (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI GARANTITI DA CESSIONI DI CREDITO - ALIQUOTE DELLO ZERO VENTICINQUE PER CENTO E DELLO ZERO CINQUANTA PER CENTO - APPLICABILITA - RISPETTIVE CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370323-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI, (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI GARANTITI DA CESSIONI DI CREDITO - ALIQUOTE DELLO ZERO VENTICINQUE PER CENTO E DELLO ZERO CINQUANTA PER CENTO - APPLICABILITA - RISPETTIVE CONDIZIONI - LIMITI.*

In tema di imposta di registro sulle cessioni di credito a garanzia di finanziamenti, la correlazione richiesta dalla nota all'art 4 della TAR a allegata alla legge di registro, nel testo di cui all'art 1 legge 4 aprile 1953 n 261 per l'applicazione dell'aliquota dello zero venticinque per cento, va intesa nel senso che gli effetti della cessione non siano estensibili ad operazioni diverse da quelle indicate nell' atto, e riguarda le cessioni aventi ad oggetto annualita o contributi governativi e di enti pubblici nonche crediti verso pubbliche amministrazioni. Perche invece la cessione possa fruire dell'aliquota dello zero cinquanta per cento prevista dalla lett C) del predetto art 4 sono sufficienti il requisito soggettivo che l'atto sia stipulato dagli enti di credito contemplati dal RDL 12 marzo 1936 n 375 a favore di ditte commerciali ed industriali, e la condizione che esso riguardi operazioni non diverse da quelle indicate nell'art 28 lett b) della stessa tariffa, cioe aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere. (Conf 3038'73, mass n 366760; 2471'73, mass n 365887; (Conf 1069'71, mass n 351110; 2421'70, mass n 348670).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 4, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)