diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14330 del 08/06/2017 (Rv. 644941 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Rito camerale di legittimità di cui al d.l. n. 197 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2016 - Controricorso - Procura rilasciata in calce o a margine della copia notificata del ricorso principale - Conseguenze - Invalidità del controricorso - Idoneità residuale della procura ai fini del deposito della memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644941-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la procura rilasciata in calce o a margine della copia notificata del ricorso principale, anziché del controricorso, pur non essendo idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, legittima il deposito delle memorie in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., rappresentando questa, per il controricorrente, una volta venuta meno la possibilità di essere sentito all’udienza, l’unica facoltà residua di estrinsecazione del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)