diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10474 del 31/03/2022 (Rv. 664373 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE | Notaio - Redazione dell’atto - Doveri professionali anche non previsti dalla legge professionale - Sussistenza - Pattuito esonero dalle visure catastali - Ammissibilità quale clausola contrattuale giustificata da interesse della parte - Violazione - Conseguenze - Fondamento - Buona fede oggettiva - Configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1127 c.c. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664373-01

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Il notaio, incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma è tenuto a realizzare tutte le attività, preparatorie e successive, che, allo stato degli atti, garantiscano sia la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogare, sia il raggiungimento del suo scopo tipico e del risultato pratico perseguito dalle parti (come quelle di informazione, di consiglio o di dissuasione dalla stessa stipula dell'atto), tra le quali non rientra il pattuito esonero dal compimento delle visure catastali, in quanto costituente parte integrante del negozio, purché giustificato da concrete esigenze delle parti. Ne deriva che l'inosservanza di tali doveri, quand'anche non contemplati dalla legge professionale, determina l'insorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, trovando essi fondamento nella clausola generale di buona fede oggettiva, senza che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere escluso la responsabilità contrattuale del notaio che aveva omesso

di informare le parti dell'infrazionabilità del box parcheggio rispetto alla porzione pertinenziale, vincolo richiamato in precedenti atti notarili oltre che essere previsto dalla l. n. 112 del 1989).

Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 76, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)