Sez. L, Sentenza n. 2859 del 11/04/1988 (Rv. 458455 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - ACCORDO FRA DATORI DI LAVORO ED UN GRUPPO DI DIPENDENTI - NATURA COLLETTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTRATTO INDIVIDUALE PLURISOGGETTIVO - TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO COLLETTIVO PER UNA SUCCESSIVA PRASSI ATTUATIVA DELLE SUE CLAUSOLE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - ACCORDO FRA DATORI DI LAVORO ED UN GRUPPO DI DIPENDENTI - NATURA COLLETTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTRATTO INDIVIDUALE PLURISOGGETTIVO - TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO COLLETTIVO PER UNA SUCCESSIVA PRASSI ATTUATIVA DELLE SUE CLAUSOLE - INAMMISSIBILITÀ.*
Ai fini dell'accertamento della natura collettiva di un accordo stipulato fra il datore di lavoro ed un gruppo di dipendenti occorre riferirsi al momento genetico dell'intesa con riguardo alla stipulazione in rappresentanza di una categoria di lavoratori e per la disciplina di interessi generali, anziché personali di dipendenti individualmente considerati dovendo escludersi che un contratto individuale ancorché plurisoggettivo possa trasformarsi in contratto collettivo per una successiva prassi attuativa del contenuto delle sue clausole, individualmente pattuite, la quale può solo dar vita ad un uso aziendale negoziale (art. 1340 cod. civ.), inidoneo a modificare in peius (per i lavoratori) la disciplina collettiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)