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Sez. L, Sentenza n. 2022 del 09/03/1999 (Rv. 523955 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI | Contratto collettivo aziendale - Nozione - Accordo stipulato dal datore di lavoro con la totalità dei dipendenti impegnatisi singolarmente senza la partecipazione dei rappresentanti sindacali in conformità della volontà emersa in una loro precedente assemblea - Contratto individuale di lavoro plurisoggettivo o plurilaterale - Configurabilità - Conseguenze in materia di valutazione dell'adeguatezza della retribuzione in esso prevista.
Stato
decisa il 1999-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523955-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI

Il contratto collettivo aziendale non consiste nella somma di più contratti individuali, ma in atto di autonomia negoziale generalizzato che, riguardando una collettività di lavoratori considerati indistintamente e non identificati soggettivamente con il contratto stesso (se non attraverso il loro inserimento nell'organizzazione aziendale), realizza, mediante la stipulazione per il tramite delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, una disciplina uniforme nell'interesse collettivo dei lavoratori stessi. Pertanto, ha natura non di contratto collettivo aziendale ma di contratto individuale di lavoro, ancorché plurisoggettivo o plurilaterale, l'accordo stipulato dal datore di lavoro con la totalità dei propri dipendenti, impegnatisi singolarmente - e senza la partecipazione di alcun rappresentante sindacale - in conformità della volontà emersa in una loro precedente assemblea. Tale contratto, per la parte economica, deve rispettare l'art. 36 della Costituzione, la cui violazione, per principio consolidato, deve essere accertata assumendo come parametro il contratto collettivo applicabile al settore lavorativo considerato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)