Sez. 3, Sentenza n. 4152 del 01/02/1985 Ud. (dep. 06/05/1985) Rv. 168957 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SOCI ANCHE DI FATTO CHE PRESTINO LA LORO ATTIVITÀ PER CONTO DELLA SOCIETÀ - EQUIPARAZIONE AI LAVORATORI SUBORDINATI - FATTISPECIE DI ESERCIZIO DELL'AZIENDA A TITOLO EREDITARIO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SOCI ANCHE DI FATTO CHE PRESTINO LA LORO ATTIVITÀ PER CONTO DELLA SOCIETÀ - EQUIPARAZIONE AI LAVORATORI SUBORDINATI - FATTISPECIE DI ESERCIZIO DELL'AZIENDA A TITOLO EREDITARIO.*
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 3 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 equipara espressamente ai lavoratori subordinati i soci, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società. Pertanto, nel caso in cui, a seguito della morte del titolare, lo Esercizio dell'azienda sia caduto nell'eredità della moglie e dei figli, che ne abbiano proseguito in comune l'attività, sussiste una società di fatto rientrante nella citata previsione dell'art. 3 della legge. (Conf mass n 162788).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)