Sez. 5, Sentenza n. 17866 del 30/07/2010 (Rv. 615015 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Divisione ereditaria - Assegnazione del bene comune ad alcuni comproprietari - Versamento da parte loro agli altri di somme in denaro corrispondenti al valore della quota - Aliquota prevista per la vendita - Art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie con sentenza) mediante assegnazione dell'intero bene ad alcuni comproprietari, con versamento, da parte loro agli altri condividenti di somme in denaro pari al valore delle quote, si applica l'aliquota propria degli atti di divisione e non la regola, prevista dall'art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (secondo cui la divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente) essendo irrilevante che la somma corrisposta non provenga dalla massa ereditaria, atteso che l'art. 34 cit. non si occupa della provenienza dei beni assegnati, ma soltanto del loro valore.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)