Sez. 5, Sentenza n. 20119 del 16/11/2012 (Rv. 624176 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Scioglimento della comunione ereditaria - Assegnazioni e conguagli pari al valore delle quote - Aliquota degli atti di accertamento - Applicazione - Fondamento - Aliquota degli atti traslativi - Applicazione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie, per divisione giudiziale) mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, atteso che quest'ultima รจ applicabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, mentre non rileva che la somma corrisposta a titolo di conguaglio provenga o meno dalla massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente al loro valore.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)