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Sez. L, Sentenza n. 3768 del 19/06/1982 (Rv. 421728 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PREESISTENTE INFERMITÀ EXTRA LAVORATIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI - SEMPLICE COESISTENZA DI INABILITÀ - IRRILEVANZA - CONCORSO NELLA RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO - NECESSITÀ - CAUSE LESIVE PREESISTENTI - ACCERTAMENTO - CARATTERE ESCLUSIVO - CAUSE LESIVE POSTERIORI ED ESTRANEE - ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421728-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PREESISTENTE INFERMITÀ EXTRA LAVORATIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI - SEMPLICE COESISTENZA DI INABILITÀ - IRRILEVANZA - CONCORSO NELLA RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO - NECESSITÀ - CAUSE LESIVE PREESISTENTI - ACCERTAMENTO - CARATTERE ESCLUSIVO - CAUSE LESIVE POSTERIORI ED ESTRANEE - ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*

Nel vigente sistema legislativo la preesistente infermità extralavorativa, rilevante nel procedimento valutativo dell'inabilità dell'assicurato, non è costituita da uno stato patologico accertato al momento della Determinazione del grado di riduzione permanente, ma da uno stato morboso esistente prima dell'infortunio ed esercitante Azione concausale con esso. Pertanto, non ogni preesistente inabilità dà luogo all'applicazione dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ma solo quella o quelle per il cui effetto risulti aggravato il grado di riduzione permanente alla attitudine al lavoro causato dall'infortunio, quando cioè vi sia concorso e non semplice coesistenza di inabilità. Perciò, fermo restando lo stretto collegamento tra evento infortunistico e danno, in Sede di prima liquidazione della rendita, debbono essere valutate esclusivamente le cause lesive preesistenti all'infortunio e non anche quelle ad esso posteriori ed allo stesso del tutto estranee. (Conf 2246/80, mass n 405918).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)