Sez. L, Sentenza n. 2246 del 08/04/1980 (Rv. 405918 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - PREESISTENTE INFERMITA EXTRALAVORATIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI - SEMPLICE COESISTENZA DI INABILITA - IRRILEVANZA - CONCORSO NELLA RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO - NECESSITA - CAUSE LESIVE PREESISTENTI ALL'INFORTUNIO - ACCERTAMENTO - CARATTERE ESCLUSIVO - CAUSE LESIVE POSTERIORI ED ESTRANEE ALL'INFORTUNIO MEDESIMO - ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - PREESISTENTE INFERMITA EXTRALAVORATIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI - SEMPLICE COESISTENZA DI INABILITA - IRRILEVANZA - CONCORSO NELLA RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO - NECESSITA - CAUSE LESIVE PREESISTENTI ALL'INFORTUNIO - ACCERTAMENTO - CARATTERE ESCLUSIVO - CAUSE LESIVE POSTERIORI ED ESTRANEE ALL'INFORTUNIO MEDESIMO - ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*
Nel vigente sistema legislativo la preesistente infermita extralavorativa, rilevante nel procedimento valutativo dell'inabilita dell'assicurato, non e costituita da uno stato patologico accertato al momento della Determinazione del grado di riduzione permanente, ma da uno stato morboso esistente prima dell'infortunio ed esercitante Azione concausale con esso. Pertanto, non ogni preesistente inabilita da luogo all'applicazione dell'art 79 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, ma solo quella o quelle per effetto delle quali risulti aggravato il grado di riduzione permanente alla attitudine al lavoro causato dall'infortunio, quando cioe vi sia concorso e non semplice coesistenza di inabilita. Percio, fermo restando lo stretto collegamento tra evento infortunistico e danno, in Sede di prima liquidazione della rendita, debbono essere valutate esclusivamente le cause lesive preesistenti all'infortunio e non anche quelle ad esso posteriori ed allo stesso del tutto estranee. (V 2822/78, mass n 392250).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)