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Sez. 2, Sentenza n. 68 del 04/01/2002 (Rv. 551388 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Avvio del procedimento - Comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 - Necessità - Particolari esigenze di celerità del procedimento - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551388-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

L'art. n. 7 della legge n. 241 del 1990, nel prescrivere che l'avvio del procedimento amministrativo vada comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che, per legge, debbono intervenirvi, nonché agli altri soggetti - individuati o facilmente individuabili - che possano subirne pregiudizio, postula poi, come (unica) eccezione, il caso che sussistano "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento"; pertanto, detto obbligo (sussistente finanche nel caso di provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato ed univoco) non può ritenersi violato nell'ipotesi in cui, a carico di un architetto, sia stato avviato, dinanzi al competente Consiglio dell'ordine, un procedimento disciplinare funzionale alla declaratoria di cancellazione dall'albo del professionista per mancato godimento dei diritti civili conseguente a sentenza dichiarativa di fallimento, attesa, in tal caso, la evidente sussistenza di quelle "particolari esigenze di celerità del procedimento" derivanti dalle particolari incapacità immediatamente conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)