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Sez. L, Sentenza n. 671 del 25/01/1999 (Rv. 522605 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento a favore dei minori invalidi - Indennità di accompagnamento a favore dei mutilati ed invalidi civili - Distinzione - Mancato riconoscimento della seconda al cessare della prima per il compimento della maggiore età - Revoca dell'indennità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522605-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'indennità di accompagnamento prevista a favore dei minori invalidi dall'art. 17 della legge n. 118 del 1971 costituisce un istituto giuridico diverso dall'indennità di accompagnamento prevista a favore dei mutilati ed invalidi civili dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980, e diversi sono i loro presupposti, visto che per i minori è sufficiente la incapacità a muoversi da soli, senza che debba necessariamente difettare la funzione neuromotoria della deambulazione. Non è quindi qualificabile giuridicamente quale revoca dell'indennità già riconosciuta al minore la vicenda della cessazione della attribuzione della stessa al compimento della maggiore età del soggetto e del disconoscimento, per mancanza dei relativi presupposti, del diritto del medesimo al conseguimento della indennità di accompagnamento relativa ai mutilati ed invalidi civili.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 17, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)