Sez. 1, Sentenza n. 17996 del 06/08/2009 (Rv. 609485 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Intermediario finanziario - Onere della prova dell'adempimento ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Ambito di applicazione - Giudizi di risarcimento del danno - Azione di ripetizione di indebito - Applicabilità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, che pone a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare "l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta", riguarda esclusivamente i giudizi di risarcimento del danno e non trova pertanto applicazione nel giudizio avente ad oggetto la ripetizione dell'indebito, promosso nei confronti di un istituto bancario dal titolare di un conto corrente e di un contratto di custodia di titoli.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)