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Sez. 1, Sentenza n. 17996 del 06/08/2009 (Rv. 609485 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Intermediario finanziario - Onere della prova dell'adempimento ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Ambito di applicazione - Giudizi di risarcimento del danno - Azione di ripetizione di indebito - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609485-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

La previsione di cui all'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, che pone a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare "l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta", riguarda esclusivamente i giudizi di risarcimento del danno e non trova pertanto applicazione nel giudizio avente ad oggetto la ripetizione dell'indebito, promosso nei confronti di un istituto bancario dal titolare di un conto corrente e di un contratto di custodia di titoli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)