Sez. 5, Sentenza n. 6826 del 20/03/2009 (Rv. 607702 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite definibile - Ricorso per cassazione - Proposizione oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata ma in pendenza del termine di sospensione fino al 1 giugno 2004 - Ammissibilità - Generica dichiarazione di rinuncia alle disposizioni dell'art. 16 formulata nel giudizio "a quo" - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, è tempestivo il ricorso per cassazione proposto oltre il termine, stabilito dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ma in pendenza della generale sospensione, sino al 1 giugno 2004, dei termini per la proposizione del ricorso stesso, prevista dall'art. 16, comma 6, della legge n. 289 del 2002, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che nel corso dell'udienza di trattazione davanti al giudice "a quo" le parti abbiano dichiarato genericamente di non volersi avvalere delle disposizioni recate dall'art. 16 cit., riferendosi la predetta sospensione "ex lege" a tutte le liti fiscali non ancora definite, senza alcuna distinzione, e non richiedendo la norma una dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini e all'operatività del condono.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)