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Sez. U, Sentenza n. 21853 del 05/12/2012 (Rv. 624267 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Magistrato del P.M. - Obbligo di astensione per interesse personale o familiare - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624267-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Il magistrato del P.M. ha l'obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare, giacché l'art. 52 cod. proc. pen., che ne prevede la "facoltà" di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell'art. 323 cod. pen., ove la ricorrenza di "un interesse proprio o di un prossimo congiunto" è posta a base del dovere generale di astensione, in coerenza col principio d'imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost., occorrendo, altresì, equiparare il trattamento del magistrato del P.M. - il cui statuto costituzionale partecipa dell'indipendenza del giudice - al trattamento del giudice penale, obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha respinto il ricorso di un magistrato del P.M. avverso la sanzione disciplinare inflittagli per non essersi astenuto dal condurre le indagini preliminari nei confronti dei membri della giunta regionale, sebbene cointeressato a una struttura sanitaria convenzionata con la regione, appartenente alla sua famiglia e diretta dal proprio coniuge, quest'ultimo, inoltre, candidato al posto di direttore generale di una ASL).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)