Sez. U, Sentenza n. 19704 del 13/11/2012 (Rv. 624162 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto - Sussistenza - Fondamento - Art. 51, comma secondo, cod. proc. civ. - Interpretazione - Obbligo, e non facoltà per il giudice civile, di astenersi in tali casi - Configurabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
L'obbligo di astensione, rilevante in sede disciplinare a norma dell'art. 2, comma primo, lett. c), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, non è limitato alle sole ipotesi previste dall'art. 51, comma primo, cod. proc. civ. e dagli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., ma è configurabile in tutti i casi nei quali sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato o di un suo prossimo congiunto, poiché l'art. 323 cod. pen. fonda un dovere generale di astenersi, ove sussista un conflitto, anche solo potenziale, di interessi, che possono essere anche non patrimoniali, in quanto la previsione costituisce modalità di attuazione del principio di imparzialità, cui deve ispirarsi tutta l'attività dei pubblici ufficiali a norma dell'art. 97 Cost., ed il richiamo della disposizione ai requisiti della patrimonialità e dell'ingiustizia del danno attiene non all'interesse, ma all'evento del reato. Ne consegue che, con riferimento al giudice civile, la facoltà di astenersi per gravi ragioni di convenienza deve ritenersi abrogata per incompatibilità e sostituita dal corrispondente obbligo, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, tanto più che la diversa soluzione esporrebbe la norma di cui all'art. 51, comma secondo, cod. proc. civ. al dubbio di costituzionalità, per disparità di trattamento rispetto al giudice penale, su cui incombe l'obbligo di astenersi ai sensi dell'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., e a tutti i dipendenti della P.A., gravati di identico dovere per effetto dell'art. 6 del D.M. 28 novembre 2000, emanato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 1 CORTE COST., DM Presidenza Consiglio Ministri 28/11/2000 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)