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Sez. 2, Ordinanza n. 2096 del 03/11/1970 Cc. (dep. 30/11/1970) Rv. 115823 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - MANCATA CONOSCENZA DI UN ATTO PER NULLITA DELLA NOTIFICA - INAPPLICABILITA DELLA PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN TERMINI - RIMEDIO ESPERIBILE.*
Stato
decisa il 1970-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115823-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - MANCATA CONOSCENZA DI UN ATTO PER NULLITA DELLA NOTIFICA - INAPPLICABILITA DELLA PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN TERMINI - RIMEDIO ESPERIBILE.*

L'istituto della restituzione in termini non puo trovare applicazione nell'ipotesi di inosservanza di termini, stabiliti a pena di decadenza dovuta alla mancata conoscenza di un atto per nullita della notificazione, perche, in tal caso, ove sussistente la suddetta nullita, non si verifica la decorrenza del termine. In siffatta ipotesi dev'essere proposta non gia l'istanza di restituzione in termini, non ricorrendo ne il caso fortuito ne la forza maggiore ne la scadenza dei termini, ma l'impugnazione tardiva, accompagnata dalla dimostrazione che il termine per impugnare non e decorso per nullita della notificazione dell'atto da cui il termine stesso avrebbe dovuto decorrere. (V 110558, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)