Sez. L, Sentenza n. 17648 del 29/07/2009 (Rv. 609604 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Domanda amministrativa di cui agli artt. 4 e 10 del d.m. n. 1622 del 1983 - Finalità - Distinzione rispetto al tentativo di conciliazione obbligatorio ex art. 410 bis cod. proc. civ. - Conseguenze - Possibilità di proporre le due domande con unico atto - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In tema di procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, lo scopo della domanda amministrativa, prevista dagli articoli 4 e 10 del d.m. n. 1622 del 1983, consiste nel consentire all'ente di accertare quanto in essa riferito dal dipendente e di liquidare il dovuto prima ancora dell'accesso al contenzioso, mentre la finalità del tentativo di conciliazione obbligatorio è quella di deflazionare il contenzioso già in atto, sorto in esito al rigetto della domanda del dipendente. Ne consegue che l'istanza di conciliazione ex art. 410-bis cod. proc. civ. non può mai assolvere anche la funzione della domanda amministrativa predetta, giacché presuppone che quest'ultima vi sia già stata e non abbia prodotto risultati positivi.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 410 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)