Sez. 2 - , Sentenza n. 30721 del 27/11/2018 (Rv. 651596 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Inclusione dell'immobile nel piano regionale di vendita ex art. 1, comma 4, l. n. 560 del 1993 - Conseguenza - Obbligo dell'ente proprietario di procedere all'alienazione - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
L'obbligo, per l'ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di alienare l'immobile all'inquilino, che abbia manifestato una volontà in tal senso, non sorge per il solo fatto che l'appartamento sia stato inserito nel piano regionale di vendita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 560 del 1993, perché quest'ultimo costituisce un mero atto preparatorio del procedimento amministrativo finalizzato all'alienazione, per il cui perfezionamento sarà comunque necessaria un'ulteriore manifestazione di volontà da parte dell'ente proprietario.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 4, Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 6, Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 10, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 42 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)