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Sez. 3, Sentenza n. 9719 del 14/06/2012 (Rv. 623018 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Inclusione dell'immobile nel piano regionale di vendita di cui all'art. 1, quarto comma, della legge n. 560 del 1993 - Idoneità a far sorgere l'obbligo dell'ente proprietario di procedere all'alienazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623018-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

L'obbligo, per l'ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di alienare l'immobile all'inquilino, che abbia manifestato una volontà in tal senso, non sorge per il solo fatto che l'appartamento sia stato inserito nel piano regionale di vendita, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, perché quest'ultimo costituisce un mero atto preparatorio del procedimento amministrativo finalizzato all'alienazione, per il cui perfezionamento sarà comunque necessaria un'ulteriore manifestazione di volontà da parte dell'ente proprietario.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 4, Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 6, Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)