diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2074 del 19/02/1992 (Rv. 475827 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni | Diritto alla promozione ed al risarcimento del danno per irregolare e non corretto svolgimento delle procedure di selezione - Proposizione di due domande distinte - Configurabilità - Mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio sul secondo diritto - Irrilevanza - Determinazione del danno con riguardo alla perdita non della promozione ma della cosiddetta chance - Vizio di extrapetizione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475827-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni

In tema di procedure concorsuali nell'impiego privato, nel caso in cui il dipendente, lamentando l'irregolare e non corretto svolgimento delle procedure di selezione, chieda il riconoscimento del proprio diritto alla promozione e la condanna dal datore di lavoro al risarcimento del danno, sono configurabili due domande autonome (ancorché fondate sugli stessi fatti), delle quali solo la prima esige l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; ne consegue che, ove il giudice abbia pronunciato solo sulla domanda risarcitoria, è irrilevante la mancata integrazione del contraddittorio predetto, restando altresì esclusa la configurabilità del vizio di extrapetizione per avere la sentenza determinato l'entità del danno risarcibile con riguardo alla perdita non della promozione ma della possibilità di conseguirla, ferma peraltro la necessità che la cosiddetta chance sia apprezzata confrontando la posizione del detto dipendente con quella di tutti i dipendenti che lo hanno preceduto in graduatoria, ancorché non promossi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)