Sez. L, Sentenza n. 14074 del 25/10/2000 (Rv. 541206 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI | Procedura di promozione - Svolgimento - Vizi - Danno da mancata promozione e danno da perdita di chance - Differenze - Conseguenze - Ripetizione della procedura <<ora per allora>> - Danno da perdita di chance - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI
Nelle ipotesi in cui, in un rapporto di lavoro subordinato, per la promozione ad una qualifica superiore sia previsto l'espletamento di procedure concorsuali, deve distinguersi il danno da mancata promozione da quello da perdita di chance; nel primo caso, il lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno, deve provare sia l'illegittimità della procedura concorsuale sia che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi; nel secondo caso - sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima - fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile. Ne consegue che, qualora il dipendente abbia fatto valere l'illegittimità della procedura chiedendo e ottenendo la sua ripetizione <<ora per allora>>, la nuova procedura legittimamente espletata, anche se con esito negativo, elimina alla radice ogni danno da perdita di chance.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)