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Sez. U, Sentenza n. 15364 del 03/06/2024 (Rv. 671517-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Giurisdizione sullo straniero - Azione del professionista nei confronti di consumatore straniero - Inderogabilità del foro del consumatore ex art. 18, comma 2, Reg. UE n. 1215/2012 - Condizioni - Necessità che l'attività del professionista sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro in cui è domiciliato il cliente (artt. 17 e 18 Reg. UE n. 1215/2012) - Onere di immediata e specifica allegazione e prova - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671517-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di giurisdizione sullo straniero, il consumatore che, convenuto in giudizio da un professionista, eccepisce tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito, invocando la sua qualità ed il suo domicilio in altro Stato membro, non ha l'onere di dedurre espressamente ed immediatamente nelle sue difese, ai fini dell'art. 17, comma 1, lett. c), Reg.

UE n. 1215 del 2012, che le attività dell'attore sono dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio, dovendo il giudice verificare la ricorrenza degli elementi fondanti la propria competenza internazionale sulla base degli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende.

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)