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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29575 del 25/10/2023 (Rv. 669301 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Domanda per la liquidazione degli onorari di avvocato - Giudizio svoltosi davanti ad un ufficio giudiziario italiano - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669301-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari per l'attività di patrocinio legale, prestata nell'ambito di un giudizio svoltosi dinanzi ad un ufficio giudiziario italiano, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, poiché, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del reg. (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)