Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 19 del 1988
Massime (2)
Massima n. 10185
- Registro (imposta di)
- Agevolazioni per le cooperative edilizie
- Omessa estensione agli alloggi economici e popolari
- Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 80,secondo comma;d.p.r. 29 settembre 1973,n. 601, art. 32, secondo comma.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
La posizione delle cooperative edilizie e dei loro consorzi - tra l'altro costituzionalmente protetta ex art. 45 Cost. - è diversa, dal punto di vista soggettivo, rispetto alla posizione degli enti pubblici e dei Comuni che intervengono nella costruzione di alloggi economici e popolari, onde è giustificato il diverso trattamento in ordine alla concessione di agevolazioni in materia di imposta di registro; parimenti, non comporta alcuna discriminazione soggettiva il trattamento fiscale di favore previsto per gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, attesa la specifica finalità ad essi assegnata dalla norma censurata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell' art. 80, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 32, comma secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estendono il trattamento fiscale di favore in materia di imposta di registro a tutte le ipotesi di costruzione di alloggi economici e popolari).
Norme impugnate
- art. 80, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 634
- art. 32, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 10186
- Registro (imposta di)
- Agevolazioni per le cooperative edilizie
- Omessa estensione agli alloggi economici e popolari
- Manifesta inammissibilità della questione.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 80, secondo comma; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, secondo comma.
- Cost., art. 47.
Leggi la massima
Rientra nell'ambito delle scelte del legislatore stabilire i modi e i limiti dell'attuazione dell'art. 47 Cost., nella parte in cui "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà del- l'abitazione", in quanto norma che attiene all'indirizzo generale di politica economica dello Stato. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 47 Cost. - dell'art. 80, comma secondo, del D. P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 32, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estendono il trattamento fiscale di favore in materia di imposta di registro a tutte le ipotesi di costruzione di alloggi economi- ci e popolari). - cfr. Sent. n. 29/1975.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e 32, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Monza, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 (R.O. n. 465/1981), la Commissione tributaria di primo grado di Monza, su ricorso proposto da Brusa Ermete, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nonché dell'art. 32, ultima parte del secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);
che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;
punto 2
Considerato che le censure sono rivolte alla mancata estensione "a tutte le ipotesi di alloggi economici e popolari" del trattamento fiscale di cui alle premesse norme;
che:
a) quanto all'art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 634/1972, nella parte che mantiene in vigore le agevolazioni per le cooperative, non è dato invocare la pretesa violazione dell'art. 3 Cost., presupponente la esistenza di situazioni identiche o quanto meno omogenee; nella specie, infatti, il trattamento differenziato trova fondamento nella diversità, dal punto di vista soggettivo, fra la posizione delle cooperative edilizie e dei loro consorzi - tra l'altro costituzionalmente protetta ex art. 45 Cost. - e quella degli enti pubblici e dei Comuni che intervengono nella costruzione di alloggi economici o popolari;
b) quanto all'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, del pari, non sussiste alcun contrasto della norma con il principio di eguaglianza, giacché le agevolazioni, ivi previste, non comportano alcuna discriminazione soggettiva, bensì pongono un ambito di applicazione individuato in base al criterio che gli atti siano finalizzati alla realizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale;
c) quanto, ancora, alla censura di illegittimità delle predette due norme in riferimento all'art. 47 Cost., nella parte in cui tale articolo "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione", appartiene alle scelte legislative - attenendo la norma all'indirizzo generale di politica economica dello Stato (sent. n. 29 del 1975) - stabilire i modi ed i limiti onde dare attuazione al suddetto principio, così come in effetti operato con le richiamate disposizioni agevolative;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e dell'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui al precedente punto del dispositivo, sollevata, in riferimento all'art. 47 Cost., con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze