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Sez. 1, Sentenza n. 4625 del 22/05/1990 (Rv. 467332 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DELLA INAPPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467332-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DELLA INAPPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - IRRILEVANZA.*

La sentenza emessa dal pretore in Sede di opposizione avverso un provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria, secondo la previsione dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è impugnabile con ricorso per Cassazione, e non con l'appello, anche quando si deduca l'inapplicabilità di detta normativa, atteso che il rimedio esperibile contro la pronunzia giurisdizionale va individuato in base al procedimento in concreto adottato. (Conf 1496/88, mass n 457585).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)