Sez. 5, Sentenza n. 10213 del 27/06/2003 (Rv. 564618 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Violazione di leggi finanziarie - Applicazione di pena pecuniaria - Opposizione - Competenza del Pretore - Negazione - Competenza del tribunale - Affermazione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
L'opposizione avverso il provvedimento irrogativo di pena pecuniaria per violazione delle leggi finanziarie, in quanto ha ad oggetto una sanzione conseguente all'omesso adempimento di un'obbligazione tributaria, integra una controversia tributaria, che nella disciplina della legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689, nel testo applicabile <ratione temporis>, anteriormente alle modifiche apportate con i DD. Lgs. nn. 51 del 1998 e 507 del 1999, è sottratta alle regole procedimentali ed alla competenza del pretore ivi contemplata, restando devoluta per materia alla cognizione del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ. (Fattispecie riguardante una violazione di legge doganale).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)