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Sez. L, Sentenza n. 12711 del 26/09/2000 (Rv. 540490 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Applicazione dei criteri di scelta - Contestazione da parte del lavoratore - Ripartizione degli oneri probatori tra datore di lavoro e lavoratore - Criteri.
Stato
decisa il 2000-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540490-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

Nei licenziamenti collettivi, in caso di contestazione della corretta applicazione dei criteri di scelta, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri di scelta applicati e di provare la loro piena applicazione individuale, con indicazione - nei limiti della rilevanza - dello stato familiare, della anzianità e delle mansioni dei vari interessati, mentre grava sul lavoratore, che abbia impugnato il licenziamento, l'onere di dimostrare l'illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali l'operazione di scelta sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)