Sez. 5, Ordinanza n. 54 del 07/01/1976 Cc. (dep. 03/03/1976) Rv. 132635 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ART 1 COMMI TERZO E QUARTO LEGGE 22 MAGGIO 1975, N 152 - CRITERI PREVISTI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ART 1 COMMI TERZO E QUARTO LEGGE 22 MAGGIO 1975, N 152 - CRITERI PREVISTI.*
La legge 22 maggio 1975, n 152 ha introdotto, negli ultimi due commi dell'art 1, criteri nuovi di valutazione ai fini della concessione o del diniego della liberta provvisoria, dando innanzitutto rilievo alle ragioni processuali, in misura pari agli elementi tradizionali della gravita del reato e della personalita dell'imputato; elementi i quali, a loro volta, vanno interpretati, oltre che nella loro oggettiva consistenza, in funzione precipua della probabile consumazione di ulteriori reati.*
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)