Sez. 1, Ordinanza n. 698 del 21/03/1978 Cc. (dep. 29/05/1978) Rv. 139145 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - NUOVI CRITERI DELLA LEGGE N 152 DEL 1975 - PROCEDIMENTI PER REATI ANTERIORMENTE COMMESSI - APPLICABILITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - NUOVI CRITERI DELLA LEGGE N 152 DEL 1975 - PROCEDIMENTI PER REATI ANTERIORMENTE COMMESSI - APPLICABILITA.*
Il terzo comma dell'art 1 della legge 22 maggio 1975 n 152 ha precisato in senso tassativo i criteri ai quali il giudice deve attenersi in materia di liberta provvisoria. Tali criteri devono trovare applicazione anche per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, trattandosi di una norma di carattere processuale in relazione alla quale sono state omesse le limitazioni temporali espressamente stabilite per le Disposizioni del primo e del secondo comma dello stesso articolo. (Conf mass n 133878; (Conf mass n 133877; (Conf mass n 133875; (Conf mass n 132635; (Conf mass n 132634).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)