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Sez. 1, Ordinanza n. 20480 del 24/07/2024 (Rv. 672084-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Unità Dublino - Trasferimento del richiedente - Obblighi informativi - Violazione - Conseguenze - Funzione sussidiaria del giudice - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672084-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino per la ripresa in carico del richiedente la protezione internazionale da parte di altro Stato membro, la funzione sussidiaria del giudice, nel porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi, previsti dagli artt. 4 e 5 del reg. UE n. 604 del 2013, può essere espletata solo se risulti compatibile con le strette cadenze temporali che caratterizzano il procedimento in questione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha annullato il decreto di trasferimento, non essendo più possibile porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi, poiché il tribunale non aveva immediatamente esercitato la propria funzione sussidiaria e stante il tempo ormai trascorso dall'adozione dell'atto).

Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)