Sez. 1, Ordinanza n. 20087 del 22/07/2024 (Rv. 672083-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Unità Dublino - Trasferimento del richiedente - Obblighi informativi - Modalità di idoneo assolvimento - Mancata consegna dell’opuscolo ex art. 4 del Reg. UE n. 604 del 2013 - Rilevanza - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nel giudizio davanti alla sezione specializzata del Tribunale, su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino per la ripresa in carico del richiedente la protezione internazionale da parte di altro Stato membro, l'accertamento dell'idoneo assolvimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi informativi contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023, deve precedere l'apprezzamento degli argomenti difensivi eventualmente svolti dal cittadino straniero in sede giurisdizionale, perché il primo può incidere sull'esercizio dello specifico diritto di difesa riconosciutogli e, nell'ipotesi in cui il colloquio ex art. 5 del Reg. UE non
sia stato preceduto dalla consegna dell'opuscolo ex art. 4, la violazione dell'obbligo di consegna dell'opuscolo può non assumere rilievo solo in caso di corretta e completa esecuzione del colloquio personale, che non abbia effettivamente privato il cittadino straniero della possibilità di far valere i propri argomenti.
Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/04/2013 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)